I guanti, quando utilizzati con alimenti, fanno parte dei Materiali e Oggetti destinati al Contatto con Alimenti (MOCA) e sono regolati da un quadro normativo specifico.
1. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
2. Regolamento (CE) 2023/2006/CE della COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione dei Materiali (Good Manufacturing Practices o GMP) e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
Il Regolamento (CE) n.1935/2004 articolo 3, dispone che i MOCA debbano essere prodotti conformemente alle Buone Pratiche di Fabbricazione dei materiali affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari e provocare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Inoltre, il Regolamento (CE) n.1935/2004 individua disposizioni per l’autorizzazione di nuove sostanze, i requisiti di rintracciabilità dalla produzione fino alla commercializzazione, le regole per l’etichettatura e per le dichiarazioni di conformità e che la pubblicità di un materiale non debba fuorviare i consumatori.
Per verificare l’idoneità al contatto con gli alimenti dei MOCA, compresi i guanti occorre eseguire delle analisi di laboratorio, poiché il guanto a contatto con gli alimenti può interagire con essi e a seconda del tipo di prodotto alimentare possono accadere fenomeni diversi.
Gli alimenti hanno proprietà chimiche diverse fra loro, per cui si possono suddividere in diverse tipologie a seconda del loro carattere idrofilo, della loro acidità (la cui misura è il pH), della presenza di alcol, del loro carattere lipofilo, ad esempio:
La legislazione vigente prevede che vengano eseguite delle prove di laboratorio con i guanti con delle sostanze di riferimento definite simulanti. Ad ogni simulante, Regolamento (UE) 10/2011, corrisponde un certo tipo di alimento:
| SIMULANTE | ALIMENTO SIMULATO | |
|---|---|---|
| A | Etanolo 10% (v/v) | Alimenti acquosi (pH > 4,5) |
| B | Acido acetico 3% (v/v) | Alimenti acidi (pH < 4,5) |
| C | Etanolo al 20% (v/v) | Alimenti alcolici (≤ 20%) |
| D1 | Etanolo al 50% (v/v) | Alimenti lattiero-caseari |
| D2 | Olio vegetale | Alimenti oleosi & grassi |
| E | Poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene)** | Alimenti secchi |
**migrazione specifica solo per le plastiche